Art. 6.

      1. Al trasporto degli articoli di cui all'articolo 5, comma 1, non si applicano le disposizioni di cui all'allegato C, capitolo I, annesso al regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni.
      2. Per il trasporto degli articoli pirotecnici di cui al gruppo A della categoria 4a di cui al comma 1 dell'articolo 1, la licenza di trasporto di cui all'allegato C, capitolo I, annesso al regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, può avere, a richiesta dell'interessato, validità di un anno, se il trasporto avviene da deposito di fabbrica o di vendita ad altri depositi di fabbrica o di vendita, oppure ad esercizi di vendita al minuto. Per il trasporto di tali articoli in quantità non superiore a 200 chilogrammi netti, la licenza è rilasciata senza il nulla osta dell'autorità di pubblica sicurezza del luogo di destinazione.
      3. Per il trasporto degli articoli di cui al comma 2, destinati allo svolgimento di spettacoli pirotecnici, da parte di imprese pirotecniche iscritte nel registro di cui al capo II della presente legge, per i quali è stata richiesta alla competente autorità di pubblica sicurezza, la licenza prevista dall'articolo 57 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la licenza di trasporto disciplinata dall'allegato C, capitolo I, annesso al regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, è sostituita da una comunicazione da effettuare almeno sette giorni prima dello svolgimento dello spettacolo. In mancanza di diniego da parte della competente autorità entro il giorno precedente l'inizio del trasporto, il trasporto stesso si intende autorizzato.

 

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